Art. 4

LEGGE 22 luglio 1966, n. 614

In vigore dal 13 ago 1966
Agevolazioni per lo sviluppo delle attività agricole Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a realizzare, nell'ambito delle zone delimitate ai sensi del precedente , interventi di carattere straordinario diretti a: a) fornire alle imprese agricole l'assistenza per l'organizzazione aziendale; b) svolgere programmi di sperimentazione agraria di particolare interesse per lo sviluppo economico delle zone; c) costruire, in caso di assenza di adeguate iniziative e quando l'impianto abbia rilevante interesse ai fini della valorizzazione della zona, impianti di conservazione, trasformazione e distribuzione dei prodotti agricoli, da affidare in gestione ad Enti pubblici, a cooperative e loro consorzi, anche in associazione con imprese di produttori agricoli, commerciali, ed industriali, che esercitino la loro attività nella zona nella quale viene realizzato l'impianto. Gli enti gestori hanno facoltà di acquistare la proprietà dell'impianto, versando al Ministero dell'agricoltura il corrispettivo del costo dello stesso, anche in forma di ammortamento pluriennale, dedotto l'ammontare del contributo concedibile a norma della lettera d) del presente articolo; d) concedere agli imprenditori agricoli singoli od associati, ivi compresi i coltivatori diretti, gli affittuari e loro cooperative, nonchè ai coloni ed ai mezzadri, nei casi di cui agli della legge 15 settembre 1964, n. 756, contributi, nella misura massima del 45 per cento, sulle spese necessarie per la formazione del capitale di dotazione adeguato alle caratteristiche ed alle dimensioni dell'azienda, nonchè contributi integrativi rispetto a quelli previsti da altre leggi, in misura non superiore al 20 per cento, per l'attuazione di programmi di trasformazione aziendale; e) concedere contributi agli enti di sviluppo per la partecipazione, fino alla misura massima del 20 per cento, al capitale di cooperative o società aventi lo scopo di fornire l'uso di beni strumentali per l'esercizio delle imprese agricole e svolgere attività di conservazione, trasformazione e distribuzione dei prodotti agricoli. Nei territori nei quali non operano gli enti di sviluppo, tali contributi possono essere concessi ad altri enti operanti nel settore, determinati con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro ed il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del CentroNord e sentite, per quanto di competenza, le Amministrazioni regionali interessate. Per l'espletamento dei compiti di cui alle lettere a), b), c), d), il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può avvalersi degli organismi di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciuti giuridicamente e, laddove esistono, anche degli enti di sviluppo secondo le competenze a questi demandate dalla legge 21 luglio 1965, n. 901 e dei consorzi di bonifica, secondo le competenze stabilite dalla legislazione vigente. Nelle zone di cui al primo comma il tasso di interesse previsto dalla legge 2 giugno 1961, n. 454, per i mutui concessi agli imprenditori agricoli singoli od associati, ivi compresi i coltivatori diretti, gli affittuari e loro cooperative, per l'attuazione di piani di trasformazione aziendale, nonchè ai coloni ed ai mezzadri, nei casi di cui agli della legge 15 settembre 1964, n. 756, è ridotto di un punto e comunque in misura non inferiore all'1 per cento.
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LEGGE 22 luglio 1966, n. 614 (Art. 4 interventi straordinari a favore dei territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale) — Testo vigente | Portale Normativo