Art. 3

LEGGE 22 luglio 1966, n. 614

In vigore dal 13 ago 1966
Esecuzione di opere pubbliche I Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste provvedono a realizzare, nell'ambito delle rispettive competenze, opere straordinarie di pubblico interesse, direttamente finalizzate a favorire la localizzazione e l'espansione delle attività produttive nelle zone depresse, nonchè a completare, nelle stesse zone, le opere già iniziate ai sensi della legge 10 agosto 1950, numero 647, e successive modificazioni e integrazioni. Le opere di cui al comma precedente riguardano la sistemazione dei bacini montani, la bonifica, l'irrigazione, la trasformazione agraria, anche in dipendenza dei programmi per la riforma fondiaria, la viabilità ordinaria non statale, gli acquedotti e relative fognature principali, nonchè la viabilità diretta ad assicurare il collegamento tra le reti autostradali, ferroviarie e idroviarie e le località suscettibili di sviluppo agricolo, industriale e turistico. Le opere di cui ai commi precedenti e quelle necessarie alla realizzazione delle iniziative industriali sono dichiarate di pubblica utilità e indifferibili ed urgenti a tutti gli effetti di legge. Tali disposizioni si applicano anche per le espropriazioni promosse allo stesso scopo da Enti locali ed eventuali loro consorzi all'uopo costituiti.
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