Art. 9

LEGGE 22 luglio 1966, n. 614

In vigore dal 13 ago 1966
Limiti territoriali di applicabilità Nei territori montani di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni ed aggiunte, con esclusione dei territori nei quali la recettività alberghiera ed il movimento turistico nell'ultimo biennio risultino superiori ai limiti fissati dal Comitato dei Ministri di cui al terzo comma dell', si applicano le disposizioni previste dal presente capo, qualora non trovino applicazione le disposizioni di cui al capo precedente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1966-07-22;614#art-9

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo