Art. 14

LEGGE 22 luglio 1966, n. 614

In vigore dal 13 ago 1966
Stanziamenti per i territori montani Ai territori montani, di cui al precedente , oltre allo stanziamento previsto dal successivo , viene riservata, per la realizzazione degli interventi previsti dagli della presente legge, una quota di spesa che sarà determinata dal Comitato interministeriale per la ricostruzione in sede di approvazione dei piani pluriennali, tenendo conto della superficie territoriale, della popolazione e degli interventi da effettuare nei territori stessi.
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