Art. 18
LEGGE 22 luglio 1966, n. 614
In vigore dal 13 ago 1966
Disposizioni finali
Il Comitato dei Ministri istituito dalla legge 10 agosto 1950, n. 647, è soppresso.
Il Comitato di cui ai terzo comma dell' per l'espletamento dei compiti ad esso affidati dalla presente legge, si avvale della segreteria di cui all' della legge 26 giugno 1965, n. 717. Il limite massimo di personale previsto dallo stesso articolo è elevato a 160 unità.
Il personale delle Amministrazioni dello Stato che presta la proprie attività presso la segreteria di cui all' della legge 26 giugno 1965, n. 717, è collocato nella posizione di fuori ruolo ai sensi e per gli effetti degli articoli 58 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Al terzo comma dell' della legge 26 giugno 1965, n. 717, dopo le parole "Ministro per il tesoro" va aggiunto "nonchè stipulare convenzioni con Enti pubblici e con privati, per il compimento di studi ed indagini occorrenti per la predisposizione dei piani di cui all'".
Storico versioni
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