Art. 16

LEGGE 22 luglio 1966, n. 614

In vigore dal 13 ago 1966
Stanziamenti integrativi Con la legge di approvazione del bilancio dello State per gli esercizi dal 1967 al 1969, in relazione al prevedibile andamento dei tributi erariali, possono essere autorizzate, sulla base del programma di sviluppo economico, maggiori spese per gli interventi previsti dalla presente legge in aggiunta a quelle autorizzate dal precedente . Tali maggiori somme sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e quindi, e seguito del riparto da effettuarsi con le modalità previste dal precedente , attribuite con decreto del Ministro per il tesoro ai singoli stati di previsione della spesa dei Ministeri dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e del commercio e del turismo e dello spettacolo.
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