Art. 21
LEGGE 22 luglio 1966, n. 614
In vigore dal 13 ago 1966
Entrata in vigore della legge
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 22 luglio 1966
SARAGAT
MORO - NENNI - PICCIONI - PASTORE - RUBINACCI - SCAGLIA - BERTINELLI - FANFANI - TAVIANI - - REALE - PIERACCINI - PRETI - - COLOMBO - TREMELLONI - GUI - MANCINI - RESTIVO - SCALFARO - SPAGNOLLI ANDREOTTI - BOSCO TOLLOY - NATALI - BO - MARIOTTI - CORONA
Visto, il Guardasigilli: REALE
Storico versioni
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