Art. 21

LEGGE 22 luglio 1966, n. 614

In vigore dal 13 ago 1966
Entrata in vigore della legge La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 22 luglio 1966 SARAGAT MORO - NENNI - PICCIONI - PASTORE - RUBINACCI - SCAGLIA - BERTINELLI - FANFANI - TAVIANI - - REALE - PIERACCINI - PRETI - - COLOMBO - TREMELLONI - GUI - MANCINI - RESTIVO - SCALFARO - SPAGNOLLI ANDREOTTI - BOSCO TOLLOY - NATALI - BO - MARIOTTI - CORONA Visto, il Guardasigilli: REALE
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LEGGE 22 luglio 1966, n. 614 (Art. 21 interventi straordinari a favore dei territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale) — Testo vigente | Portale Normativo