Art. 15
LEGGE 22 luglio 1966, n. 614
In vigore dal 13 ago 1966
Utilizzazione dello stanziamento per l'anno 1966
L'intero stanziamento previsto al primo comma dell' per l'esercizio finanziario 1966 è destinato a contribuire al completamento, nei territori montani di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 991 e successive modificazioni ed aggiunte, delle opere già iniziate ai sensi della legge 10 agosto 1950, n. 647 e successive modificazioni ed integrazioni. I relativi programmi sono predisposti tenendo conto dell'entità e della funzionalità delle opere, nonchè dei tempi tecnici necessari per la loro ultimazione e sono approvati dal Comitato dei Ministri di cui al terzo comma del precedente .
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