Art. 15 · LEGGE 22 luglio 1966, n. 614

Art. 15

LEGGE 22 luglio 1966, n. 614

In vigore dal 13 ago 1966
Utilizzazione dello stanziamento per l'anno 1966 L'intero stanziamento previsto al primo comma dell' per l'esercizio finanziario 1966 è destinato a contribuire al completamento, nei territori montani di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 991 e successive modificazioni ed aggiunte, delle opere già iniziate ai sensi della legge 10 agosto 1950, n. 647 e successive modificazioni ed integrazioni. I relativi programmi sono predisposti tenendo conto dell'entità e della funzionalità delle opere, nonchè dei tempi tecnici necessari per la loro ultimazione e sono approvati dal Comitato dei Ministri di cui al terzo comma del precedente .
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