Art. 11
LEGGE 22 luglio 1966, n. 614
In vigore dal 13 ago 1966
Sperimentazione zootecnica
Nei territori montani di cui al precedente , il Ministero dell'agricoltura e foreste provvede ad interventi di carattere straordinario per svolgere programmi di sperimentazione zootecnica di particolare interesse per lo sviluppo economico della montagna.
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