Art. 6
LEGGE 22 luglio 1966, n. 614
In vigore dal 13 ago 1966
Finanziamento a tasso agevolato alle iniziative turistiche
Nelle zone di cui al primo comma dell', per la costruzione, l'ampliamento e l'adattamento di immobili ad uso di alberghi, di pensioni e di locande, nonchè di autostelli, di case per ferie per lavoratori ed ostelli per la gioventù, di rifugi alpini, di campeggi, di villaggi turistici a tipo alberghiero e per le relative attrezzature; sono concessi, alle imprese operanti nel settore turistico-alberghiero o ad enti locali interessati allo sviluppo delle attività turistiche, mutui a tasso agevolato.
Nelle zone di cui al precedente comma, i mutui a tasso agevolato sono concessi anche per la realizzazione di opere, impianti e servizi complementari alle attività turistiche e, comunque, idonei a favorire le attività turistiche ivi compresi gli impianti di trasporto per mezzo di funi, comunque denominati.
Alla concessione dei mutui provvedono gli Istituti abilitati all'esercizio del credito alberghiero e turistico, all'uopo designati con decreto del Ministro per il tesoro.
Il tasso di interesse e la durata del mutuo sono stabiliti sulla base dei criteri fissati dai piani quinquennali di cui al precedente , con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. In ogni caso il tasso anzidetto non può essere inferiore a quello fissato per i corrispondenti finanziamenti nei territori indicati dall' della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni.
Per consentire l'applicazione del tasso nella misura fissata ai sensi del precedente comma, il Ministro per il turismo e lo spettacolo è autorizzato a concedere agli Istituti di credito, previo parere degli Enti provinciali del turismo competenti per territorio, un contributo sulle singole operazioni di mutuo, secondo i criteri e le modalità fissati dai programmi di cui al precedente .
Storico versioni
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