Art. 7

LEGGE 22 luglio 1966, n. 614

In vigore dal 13 ago 1966
Costituzione di una società finanziaria interregionale per lo sviluppo delle zone dell'Italia centrale Su conforme parere del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio gli enti esercenti il credito a medio e lungo termine e le aziende di credito di cui alle lettere a) e d) dell' del decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, già abilitati ad esercitare la attività nei territori delle province dell'Italia centrale riconosciuti depressi in base al primo comma dell', possono essere autorizzati con decreto del Ministro per il tesoro a partecipare, anche in deroga ai loro statuti, al capitale di una Società finanziaria interregionale che potrà essere costituita dall'Istituto mobiliare italiano, per promuovere la realizzazione, nelle zone depresse dell'Italia centrale, delimitate ai sensi dell', di iniziative industriali, sulla base dei criteri e delle modalità fissati dai piani quinquennali. La Società finanziaria di cui al precedente comma può essere autorizzata dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio ad emettere prestiti obbligazionari anche in deroga al limite di cui all'articolo 4410 del Codice civile.
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