Art. 34
LEGGE 22 luglio 1966, n. 613
In vigore dal 27 ago 1966
A decorrere dal 1 gennaio 1967, all'onere previsto a carico dello Stato dalla lettera a) del precedente , si provvede nell'ambito del contributo massimo di 4 miliardi di lire annue di cui all', lettera a), della legge 27 novembre 1960, n. 1397.
Per l'esercizio finanziario 1966 all'onere previsto dalla citata lettera a) del precedente provvederà la Federazione nazionale delle Casse mutue esercenti attività commerciali col proprio Fondo di solidarietà nazionale.
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