Art. 36

LEGGE 22 luglio 1966, n. 613

In vigore dal 27 ago 1966
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è legittimato a proporre le opposizioni e gli altri ricorsi disciplinati dall'articolo 9 della legge 27 novembre 1960, n. 1397. Le opposizioni ed i ricorsi devono essere notificati ai controinteressati entro il termine di 15 giorni decorrenti dal giorno di scadenza del termine stabilito per proporre la opposizione o il ricorso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1966-07-22;613#art-36

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
LEGGE 22 luglio 1966, n. 613 (Art. 36 Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi.) — Testo vigente | Portale Normativo