Art. 36
LEGGE 22 luglio 1966, n. 613
In vigore dal 27 ago 1966
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è legittimato a proporre le opposizioni e gli altri ricorsi disciplinati dall'articolo 9 della legge 27 novembre 1960, n. 1397.
Le opposizioni ed i ricorsi devono essere notificati ai controinteressati entro il termine di 15 giorni decorrenti dal giorno di scadenza del termine stabilito per proporre la opposizione o il ricorso.
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