Art. 33
LEGGE 22 luglio 1966, n. 613
In vigore dal 27 ago 1966
Per quanto non previsto dalla presente legge valgono le disposizioni, in quanto applicabili, della legge 27 novembre 1960, n. 1397, e del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1961, n. 184, nonchè del regolamento delle prestazioni della Federazione nazionale Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali, approvato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1966-07-22;613#art-33