Art. 38
LEGGE 22 luglio 1966, n. 613
In vigore dal 27 ago 1966
Sono estesi nei confronti delle Gestioni speciali istituite dalla presente legge e dalle leggi 26 ottobre 1957, n. 1047 e 4 luglio 1959, n. 463, tutti i benefici ed i privilegi anche fiscali, concessi dalla legge tanto all'Istituto nazionale della previdenza sociale quanto agli interessati.
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