Art. 40

LEGGE 22 luglio 1966, n. 613

In vigore dal 27 ago 1966
A coloro che potranno far valere il diritto a pensione entro l'anno di entrata in vigore della presente legge è data facoltà di versare, in deroga a quanto stabilito dal comma primo del precedente , i contributi relativi all'anno 1965 direttamente all'Istituto nazionale della previdenza sociale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 22 luglio 1966 SARAGAT MORO - BOSCO - REALE - PIERACCINI - COLOMBO - PRETI - ANDREOTTI Visto, il Guardasigilli REALE
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LEGGE 22 luglio 1966, n. 613 (Art. 40 Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi.) — Testo vigente | Portale Normativo