Art. 39

LEGGE 22 luglio 1966, n. 613

In vigore dal 27 ago 1966
Le norme dell' della presente legge si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1965.
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LEGGE 22 luglio 1966, n. 613 (Art. 39 Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi.) — Testo vigente | Portale Normativo