Art. 10
LEGGE 22 luglio 1966, n. 613
In vigore dal 20 giu 1975
Alla copertura dell'onere derivante alla Gestione dall'applicazione della presente legge si provvede mediante i seguenti contributi degli assicurati:
un contributo base, nella misura stabilita per la classe terza della Tabella A, allegata alla legge 21 luglio 1965, n. 903;
un contributo per l'adeguamento delle pensioni stabilito nel primo quinquennio di applicazione della presente legge, nella misura di lire 1.200 mensili. La misura del contributo, nonchè l'aliquota da trasferire al Fondo sociale ai sensi del successivo articolo 16 potranno essere modificate con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Comitato di vigilanza della Gestione in relazione al fabbisogno della Gestione stessa determinato dalle risultanze di bilancio ed al fine di garantire un apporto al Fondo sociale che, in aggiunta al contributo dello Stato di cui al successivo , consenta nel quinquennio 1965-1969 la copertura degli oneri per la corresponsione della pensione sociale ai titolari di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti istituita dalla presente legge.
Il titolare dell'impresa commerciale è tenuto al pagamento dei contributi anche per i familiari coadiutori assicurati, salvo il diritto di rivalsa nei loro confronti.(2)
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