Art. 15

LEGGE 22 luglio 1966, n. 613

In vigore dal 27 ago 1966
Il contributo a carico dello Stato di cui all'articola 3, lettera a), della legge 21 luglio 1965, n. 903, è maggiorato, per il quinquennio 1965-69, in conseguenza dell'estensione della pensione sociale prevista dall'articolo precedente, dell'importo di lire venti miliardi da corrispondere, a decorrere dall'anno 1966 e sino all'anno 1970, in ragione di quattro miliardi di lire all'anno. All'onere di lire quattro miliardi, derivante allo Stato dall'applicazione del presente articolo per l'anno 1966, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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