Art. 17

LEGGE 22 luglio 1966, n. 613

In vigore dal 27 ago 1966
L'età minima per il conseguimento della pensione di vecchiaia, per le persone assicurate ai sensi della presente legge, è stabilita al compimento del 65° anno per gli uomini e del 60° per le donne. Ai fini dell'accertamento dello stato di invalidità disciplinato dall' del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, le persone assicurate ai sensi della presente legge sono equiparate agli impiegati.
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LEGGE 22 luglio 1966, n. 613 (Art. 17 Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi.) — Testo vigente | Portale Normativo