Art. 14
LEGGE 22 luglio 1966, n. 613
In vigore dal 27 ago 1966
I titolari di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, istituita dalla presente legge, hanno diritto alla pensione sociale a carico del Fondo sociale di cui all' della legge 21 luglio 1965, n. 903, da erogare secondo le disposizioni contenute nella legge medesima.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1966-07-22;613#art-14