Art. 14

LEGGE 22 luglio 1966, n. 613

In vigore dal 27 ago 1966
I titolari di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, istituita dalla presente legge, hanno diritto alla pensione sociale a carico del Fondo sociale di cui all' della legge 21 luglio 1965, n. 903, da erogare secondo le disposizioni contenute nella legge medesima.
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LEGGE 22 luglio 1966, n. 613 (Art. 14 Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi.) — Testo vigente | Portale Normativo