Art. 2
LEGGE 22 luglio 1966, n. 613
In vigore dal 12 mag 1994
Agli effetti della presente legge, si considerano familiari coadiutori il coniuge, i figli legittimi o legittimati ed i nipoti in linea diretta, gli ascendenti, i fratelli e le sorelle, che partecipano al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, semprechè per tale attività non siano soggetti all'assicurazione generale obbligatoria in qualità di lavoratori dipendenti o di apprendisti.
Sono equiparati ai figli legittimi o legittimati i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, nonchè i minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge.
Sono equiparati ai genitori gli adottanti, gli affilianti, il patrigno e la matrigna nonchè le persone alle quali i titolari di impresa commerciale furono regolarmente affidati come esposti.
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