Art. 4

LEGGE 22 luglio 1966, n. 613

In vigore dal 27 ago 1966
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le notificazioni di cui agli , commi primo e secondo, e 9, commi terzo e quinto, della legge 27 novembre 1960, n. 1397, sono effettuate anche ai fini dell'assicurazione per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e debbono comprendere, per ciascun soggetto, le complete generalità, la sua qualità di titolare o di familiare coadiutore, nonchè la data di inizio o di cessazione dell'attività oppure di perdita dei requisiti richiesti per l'iscrizione negli elenchi nominativi. Le predette notificazioni devono essere eseguite a tutte le persone soggette all'obbligo assicurativo a norma dei precedenti nonchè all'istituto nazionale della previdenza sociale. Entro il termine stabilito dal terzo comma del citato per la comunicazione alle Casse mutue provinciali, le Commissioni provinciali di cui all' della citata legge n. 1397, comunicano anche all'Istituto nazionale della previdenza sociale le iscrizioni e le cancellazioni dagli elenchi nominativi, con l'indicazione, per ciascun iscritto o cancellato, delle complete generalità, della sua qualità di titolare o di familiare coadiutore, nonchè della data di inizio o di cessazione dell'attività oppure di perdita dei requisiti richiesti per l'iscrizione negli elenchi medesimi. Per i familiari coadiutori deve indicarsi, altresì, il rapporto con il titolare e il grado di parentela.
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