Art. 7
LEGGE 22 luglio 1966, n. 613
In vigore dal 27 ago 1966
Spetta al Comitato di vigilanza:
1) vigilare sulla regolarità del versamento dei contributi dovuti alla Gestione e della liquidazione delle prestazioni;
2) decidere definitivamente, in via amministrativa ed in sostituzione del Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, i ricorsi in materia di contributi, di prestazioni e, in genere, contro i provvedimenti concernenti l'attuazione della presente legge;
3) formulare tempestivamente le previsioni sullo andamento della Gestione, proponendo i provvedimenti necessari per assicurarne l'equilibrio e per coprire i disavanzi eventualmente previsti;
4) esaminare i bilanci annuali della Gestione;
5) dare parere sulle questioni relative all'applicazione delle norme che regolano l'attività della Gestione, che gli vengano sottoposte dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dagli organi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;
6) dare parere sulla misura dei contributi.
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