Art. 7

LEGGE 22 luglio 1966, n. 613

In vigore dal 27 ago 1966
Spetta al Comitato di vigilanza: 1) vigilare sulla regolarità del versamento dei contributi dovuti alla Gestione e della liquidazione delle prestazioni; 2) decidere definitivamente, in via amministrativa ed in sostituzione del Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, i ricorsi in materia di contributi, di prestazioni e, in genere, contro i provvedimenti concernenti l'attuazione della presente legge; 3) formulare tempestivamente le previsioni sullo andamento della Gestione, proponendo i provvedimenti necessari per assicurarne l'equilibrio e per coprire i disavanzi eventualmente previsti; 4) esaminare i bilanci annuali della Gestione; 5) dare parere sulle questioni relative all'applicazione delle norme che regolano l'attività della Gestione, che gli vengano sottoposte dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dagli organi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale; 6) dare parere sulla misura dei contributi.
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LEGGE 22 luglio 1966, n. 613 (Art. 7 Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi.) — Testo vigente | Portale Normativo