Art. 12

LEGGE 22 luglio 1966, n. 613

In vigore dal 31 dic 1998
I contributi di cui alla presente legge, indebitamente versati in qualsiasi tempo, non sono computabili agli effetti del diritto alle prestazioni e della misura di esse e, salvo il caso di dolo, sono restituiti, senza interessi, all'assicurato o ai suoi aventi causa. Sono abrogati e sostituiti dal precedente comma, l' - ultimo comma - della legge 4 luglio 1959, n. 463, e l' della legge 9 gennaio 1963, n. 9.
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