Art. 18
LEGGE 22 luglio 1966, n. 613
In vigore dal 27 ago 1966
In deroga alle disposizioni sui requisiti minimi di assicurazione e di contribuzione necessari per il conseguimento della pensione di vecchiaia, nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1966 ed il 31 dicembre 1979, sono ammessi alla liquidazione della pensione stessa coloro che abbiano già compiuto o compiano rispettivamente l'età di 65 anni se uomini e di 60 anni se donne e risultino iscritti, d'ufficio o in base a denuncia presentata entro la data del 31 dicembre 1963, continuativamente fino all'anno di pensionamento, negli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali in qualità di titolari o di familiari coadiutori e possano far valere il numero di contributi mensili versati per attività soggette all'obbligo assicurativo a norma della presente legge, indicato, per ciascun anno, nel seguente prospetto:
Anni Contributi
1966........................................... 12
1967........................................... 24
1968........................................... 36
1969........................................... 48
1970........................................... 60
1971........................................... 72
1972........................................... 84
1973........................................... 96
1974........................................... 108
1975........................................... 120
1976........................................... 132
1977........................................... 144
1978........................................... 156
1979........................................... 168
Coloro che in qualità di titolari o di familiari coadiutori risultano iscritti negli elenchi nominativi, d'ufficio o in base a denuncia presentata dopo il 31 dicembre 1963, ma comunque entro l'anno di entrata in vigore della presente legge, sono ugualmente ammessi al pensionamento con i requisiti di età, di contribuzione e di continuativa iscrizione previsti dal comma primo del presente
articolo, ma la corresponsione delle rate di pensione è ritardata di
un anno, di due anni o di tre anni a seconda che l'iscrizione risulti essere stata effettuata rispettivamente negli anni 1964, 1965 e 1966.
Ai soggetti considerati nel precedente comma e limitatamente
nell'anno o negli anni per i quali non compete il pagamento delle rate di pensione, non si applicano le norme di cui agli -sub 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, per quanto concerne il differimento della decorrenza della pensione in conseguenza della tardiva presentazione della domanda.
Per gli agenti e i rappresentanti di commercio e per gli agenti delle librerie di stazione che non risultano iscritti negli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali entro la data del 31 dicembre 1963, si applicano le disposizioni del primo comma del presente articolo, se gli stessi risultano iscritti rispettivamente all'E.N.A.S.A.R.C.O. o all'E.N.P.D.E.D.P. prima di tale data.
Storico versioni
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