Art. 19

LEGGE 22 luglio 1966, n. 613

In vigore dal 10 feb 1994
Il trattamento minimo di pensione per gli iscritti alla Gestione istituita dalla presente legge è fissato, per tutte le categorie di pensioni, in lire 12.000 mensili. Il trattamento minimo di cui al comma precedente non spetta a coloro che percepiscono altre pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e di altre forme di previdenza sostitutiva o che hanno dato titolo ad esclusione od esonero dall'assicurazione predetta, ovvero a carico di altre assicurazioni obbligatorie per pensioni in favore di lavoratori autonomi, qualora, per effetto del cumulo, il pensionato fruisca di un trattamento complessivo di pensione superiore al minimo anzidetto. (3) (4) (5) (7) (8) (9) (9a) (10) (11) (12) (13) L'assicurato, all'atto della presentazione della domanda di pensione, è tenuto a comunicare all'Istituto nazionale della previdenza sociale i trattamenti di pensione di cui fruisce e per i quali ha presentato domanda di liquidazione. Il titolare di pensione è tenuto a comunicare all'Istituto medesimo, entro 30 giorni, le nuove liquidazioni e le variazioni della misura delle pensioni di cui è in godimento.
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LEGGE 22 luglio 1966, n. 613 (Art. 19 Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi.) — Testo vigente | Portale Normativo