Art. 23
LEGGE 22 luglio 1966, n. 613
In vigore dal 27 ago 1966
Quando il diritto a pensione nell'assicurazione obbligatoria regolata dalla presente legge sarebbe stato raggiunto anche senza il computo, ai fini del conseguimento dei requisiti minimi di assicurazione e di contribuzione, dei periodi di assicurazione facoltativa in essa utilizzabili, il trattamento di pensione non può essere inferiore a quello rappresentato dalla somma del trattamento minimo stabilito per gli iscritti alla Gestione speciale per gli esercenti attività commerciali e della pensione o quota di pensione liquidata o liquidabile per gli anzidetti periodi nell'assicurazione facoltativa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1966-07-22;613#art-23