Art. 23

LEGGE 22 luglio 1966, n. 613

In vigore dal 27 ago 1966
Quando il diritto a pensione nell'assicurazione obbligatoria regolata dalla presente legge sarebbe stato raggiunto anche senza il computo, ai fini del conseguimento dei requisiti minimi di assicurazione e di contribuzione, dei periodi di assicurazione facoltativa in essa utilizzabili, il trattamento di pensione non può essere inferiore a quello rappresentato dalla somma del trattamento minimo stabilito per gli iscritti alla Gestione speciale per gli esercenti attività commerciali e della pensione o quota di pensione liquidata o liquidabile per gli anzidetti periodi nell'assicurazione facoltativa.
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LEGGE 22 luglio 1966, n. 613 (Art. 23 Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi.) — Testo vigente | Portale Normativo