Art. 29
LEGGE 22 luglio 1966, n. 613
In vigore dal 27 ago 1966
Le prestazioni spettanti agli agenti e rappresentanti di commercio di cui all', terzo comma, lettera a) della legge 27 novembre 1960, n. 1397, per effetto dell'assicurazione obbligatoria disciplinata dalla presente legge, sono erogate, previa convenzione da stipularsi entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con l'istituto nazionale della previdenza sociale, dall'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio ai propri iscritti.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge il trattamento previdenziale per gli agenti e rappresentanti di commercio, disposto in attuazione degli Accordi economici collettivi per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale del 20 giugno 1956 e 13 ottobre 1958 e loro successive modificazioni, assume natura integrativa del trattamento obbligatorio istituito con la legge stessa.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, saranno approvate - sentito il Consiglio di amministrazione dell'E.N.A.S.A.R.C.O. - le norme regolamentari di previdenza derivanti dagli accordi economici predetti e successive modificazioni.
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