Art. 31

LEGGE 22 luglio 1966, n. 613

In vigore dal 27 ago 1966
All'assistenza di malattia a favore dei soggetti indicati nel precedente articolo provvedono, con separate contabilità, le Casse mutue provinciali di malattia per gli esercenti attività commerciali. Le Casse mutue predette, di concerto con le Commissioni provinciali di cui agli della legge 27 novembre 1960, n. 1397, provvedono alla compilazione di appositi elenchi dei soggetti indicati nel precedente articolo, distintamente per titolari e familiari.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1966-07-22;613#art-31

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
LEGGE 22 luglio 1966, n. 613 (Art. 31 Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi.) — Testo vigente | Portale Normativo