Art. 31
LEGGE 22 luglio 1966, n. 613
In vigore dal 27 ago 1966
All'assistenza di malattia a favore dei soggetti indicati nel precedente articolo provvedono, con separate contabilità, le Casse mutue provinciali di malattia per gli esercenti attività commerciali.
Le Casse mutue predette, di concerto con le Commissioni provinciali di cui agli della legge 27 novembre 1960, n. 1397, provvedono alla compilazione di appositi elenchi dei soggetti indicati nel precedente articolo, distintamente per titolari e familiari.
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