Art. 30

LEGGE 22 luglio 1966, n. 613

In vigore dal 27 ago 1966
L'assistenza di malattia, secondo le norme e le modalità stabilite dalla legge 27 novembre 1960, n. 1397, è estesa ai titolari di pensione ai sensi della presente legge, semprechè agli stessi l'assistenza non spetti per altro titolo o in virtù di assicurazione obbligatoria propria o di altri membri della famiglia. Oltre ai titolari di cui al precedente comma, l'assistenza di malattia spetta altresì ai familiari dei titolari stessi purchè conviventi ed a carico, indicati nell' della legge 27 novembre 1960, n. 1397; e che non siano a carico di altre unità attive dell'azienda. Tale assistenza, tuttavia, spetta senza limiti di durata nei casi di malattie specifiche della vecchiaia, indicate nell'apposito elenco compilato a cura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell' della legge 4 agosto 1955, n. 692.
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LEGGE 22 luglio 1966, n. 613 (Art. 30 Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi.) — Testo vigente | Portale Normativo