Art. 32
LEGGE 22 luglio 1966, n. 613
In vigore dal 27 ago 1966
L'onere derivante dalla corresponsione delle prestazioni previste nel precedente è determinato annualmente sulla base delle risultanze degli elenchi di cui all' della presente legge ed è commisurato al numero dei titolari di pensioni aventi diritto ali assicurazione malattia.
A tale onere si provvede:
a) con un contributo annuo a carico dello Stato per ciascun titolare di pensione e ciascun familiare assistibile, pari a quello previsto dall', comma primo, lettera a), della legge 27 novembre 1960, n. 1397, e successive variazioni, sino all'importo massimo di 80 milioni;
b) con un eventuale contributo integrativo a carico di ciascun esercente attività commerciale iscritto alla Cassa mutua provinciale di malattia da stabilirsi dalla Assemblea della Cassa stessa.
In sede di ripartizione del Fondo di solidarietà nazionale di cui all', comma quarto, della legge 27 novembre 1960, n. 1397, tra le singole province, la Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali terrà conto delle situazioni economiche locali ed inoltre del costo dell'assistenza per i pensionati.
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