Art. 27
LEGGE 22 luglio 1966, n. 613
In vigore dal 27 ago 1966
Coloro i quali possono far valere periodi di contribuzione nelle gestioni per l'assicurazione obbligatoria dei lavoratori autonomi, qualora non svolgano attività comunque soggette alle anzidette forme assicurative o all'assicurazione generale obbligatoria e non raggiungano i requisiti richiesti per il diritto a proseguire volontariamente l'assicurazione in alcune delle Gestioni assicurative di cui sopra, compresa quella di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, possono effettuare versamenti volontari nella forma di assicurazione per lavoro autonomo nella quale hanno contribuito da ultimo se, effettuato il cumulo di tutti i contributi versati in loro favore sia nell'assicurazione generale obbligatoria sia nelle forme di assicurazione per lavoro autonomo, risultino in possesso dei requisiti minimi di contribuzione richiesti dall' della legge 4 aprile 1952, n. 218, e dall' della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni.
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