Art. 26
LEGGE 22 luglio 1966, n. 613
In vigore dal 27 ago 1966
I pensionati a carico dell'assicurazione disciplinata dalla presente legge o di altre assicurazioni obbligatorie per pensioni in favore di lavoratori autonomi hanno diritto a liquidare, in relazione ai contributi versati o accreditati a loro nome nell'assicurazione generale obbligatoria o in altre forme di assicurazione obbligatoria per lavoro autonomo, successivamente al pensionamento, soltanto supplementi della pensione in godimento, con le norme di cui all' della legge 12 agosto 1962, n. 1338.
Nell'ipotesi di cui al primo comma, lettera a) del citato il limite di età per la concessione del supplemento di pensione e stabilito al 65° anno di età per gli uomini e al 60° anno per le donne.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato l' della legge 9 gennaio 1963, n. 9.
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