Art. 3

LEGGE 22 luglio 1966, n. 613

In vigore dal 27 ago 1966
Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Commissioni provinciali, istituite con l' della legge 27 novembre 1960, n. 1397, trasmettono all'Istituto nazionale della previdenza sociale copia degli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali aggiornati alla data predetta con l'indicazione delle complete generalità degli iscritti, della loro qualità di titolare o di familiare coadiutore, nonchè della data di inizio dell'attività. Per i familiari coadiutori deve indicarsi, altresì, il rapporto con il titolare e il grado di parentela.
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