Art. 60
LEGGE 13 dicembre 1965, n. 1366
In vigore dal 4 gen 1966
L'ufficiale compreso nelle aliquote di ruolo di cui all' non può essere valutato per l'avanzamento se non sia stato riconosciuto incondizionatamente idoneo al servizio militare nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1965-12-13;1366#art-60