Art. 57
LEGGE 13 dicembre 1965, n. 1366
In vigore dal 4 gen 1966
L'avanzamento degli ufficiali di cui all'articolo precedente si effettua, senza che occorra determinare aliquote di ruolo, con le stesse norme concernenti l'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo in quanto applicabili.
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