Art. 59
LEGGE 13 dicembre 1965, n. 1366
In vigore dal 4 gen 1966
Agli effetti di quanto disposto dall', il Ministro determina, in rapporto alla particolare situazione del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e della prevedibili esigenze di servizio, le aliquote di ruolo degli ufficiali in ausiliaria e degli ufficiali della riserva da valutare per la formazione di quadri di avanzamento.
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