Art. 9

LEGGE 13 dicembre 1965, n. 1366

In vigore dal 4 gen 1966
L'ufficiale, per essere valutato per l'avanzamento ad anzianità o a scelta, deve trovarsi compreso in apposite aliquote di ruolo stabilite dal Ministro, salvo che la presente legge non disponga altrimenti.
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