Art. 5

LEGGE 13 dicembre 1965, n. 1366

In vigore dal 4 gen 1966
L'avanzamento per meriti eccezionali può aver luogo nei riguardi dell'ufficiale che sia riconosciuto in possesso dei particolari requisiti stabiliti dalla presente legge. L'avanzamento per meriti eccezionali si effettua promuovendo l'ufficiale con precedenza sui pari grado idonei all'avanzamento ad anzianità o a scelta.
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