Art. 7

LEGGE 13 dicembre 1965, n. 1366

In vigore dal 4 gen 1966
I ruoli, nei quali sono iscritti gli ufficiali del servizio permanente effettivo del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, sono i seguenti: 1) ruolo ordinario; 2) ruolo degli ufficiali medici di polizia. Gli ufficiali dell'"a disposizione" sono iscritti in ruoli corrispondenti ai ruoli di provenienza. Gli ufficiali dell'ausiliaria e gli ufficiali della riserva sono rispettivamente iscritti in ruoli corrispondenti a quelli del servizio permanente effettivo.
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