Art. 13
LEGGE 13 dicembre 1965, n. 1366
In vigore dal 4 gen 1966
La Commissione di avanzamento esprime i giudizi sull'avanzamento ad anzianità dichiarando se l'ufficiale sottoposto a valutazione sia idoneo o non idoneo all'avanzamento. È giudicato dalla Commissione idoneo all'avanzamento l'ufficiale che riporti un numero di voti favorevoli superiore alla metà dei votanti.
Gli ufficiali che hanno riportato giudizio di idoneità e gli ufficiali che hanno riportato giudizio di non idoneità sono iscritti dalla Commissione in due distinti elenchi, in' ordine di ruolo.
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