Art. 17
LEGGE 13 dicembre 1965, n. 1366
In vigore dal 4 gen 1966
Salvo quanto disposto nel successivo comma e negli , l'ufficiale non idoneo all'avanzamento non è più valutato per l'avanzamento e, se in servizio permanente effettivo e di grado superiore a capitano, è collocato a disposizione con decorrenza dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di determinazione dell'aliquota di valutazione nella quale era compreso.
La non idoneità all'avanzamento nel servizio permanente non impedisce l'avanzamento dell'ufficiale nella posizione di congedo.
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