Art. 16

LEGGE 13 dicembre 1965, n. 1366

In vigore dal 4 gen 1966
Gli elenchi e le graduatorie di merito di cui agli sono approvati dal Ministro. Gli ufficiali compresi negli elenchi degli idonei e nelle graduatorie di merito, approvati dal Ministro, sono idonei all'avanzamento. Gli ufficiali compresi negli elenchi dei non idonei, approvati dal Ministro, sono non idonei all'avanzamento.
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