Art. 15

LEGGE 13 dicembre 1965, n. 1366

In vigore dal 4 gen 1966
Il punto di merito di cui al secondo comma dell' è attribuito dalla Commissione con l'osservanza delle norme che seguono. Quando il giudizio riguardi ufficiali aventi grado non superiore a colonnello ogni componente della commissione assegna all'ufficiale un punto da uno a trenta per ciascun complesso di elementi di cui alle seguenti lettere: a) qualità morali, di carattere e fisiche; b) qualità professionali dimostrate durante la carriera, specialmente nel grado rivestito, con particolare riguardo all'esercizio del comando effettivo di reparto o delle attribuzioni specifiche, nonchè alle benemerenze di servizio e di guerra; c) doti intellettuali e di cultura, con particolare riguardo ai risultati di corsi ed esami. Le somme dei punti assegnati per ciascun complesso di elementi di cui alle lettere a), b) e c) sono divise per il numero dei votanti, e i relativi quozienti, calcolati al centesimo, sono sommati tra di loro. Il totale così ottenuto è quindi diviso per tre, calcolando il quoziente al centesimo. Detto quoziente costituisce il punto di merito attribuito all'ufficiale dalla Commissione. Quando il giudizio riguardi ufficiali aventi grado di generale, ogni componente della commissione assegna all'ufficiale un punto da uno a trenta in relazione agli elementi indicati nelle precedenti lettere a), b) e o), considerati nel loro insieme; la somma dei punti così assegnati è divisa per il numero dei votanti, calcolando il quoziente al centesimo. Detto quoziente costituisce il punto di merito attribuito all'ufficiale dalla Commissione.
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