Art. 19
LEGGE 13 dicembre 1965, n. 1366
In vigore dal 4 gen 1966
Il Ministro, sulla scorta degli elenchi degli idonei e delle graduatorie di merito da lui approvati, forma altrettanti quadri di avanzamento, iscrivendovi:
a) per l'avanzamento ad anzianità tutti gli ufficiali idonei;
b) per l'avanzamento a scelta, gli ufficiali idonei e compresi, nell'ordine di graduatoria, nel numero dei posti corrispondenti a quello delle promozioni da effettuare.
Gli ufficiali di cui alle lettere a) e b) sono iscritti in quadro nell'ordine di ruolo.
I quadri di avanzamento hanno validità per l'anno cui si riferiscono.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1965-12-13;1366#art-19