Art. 31

LEGGE 13 dicembre 1965, n. 1366

In vigore dal 4 gen 1966
L'ufficiale che sia in condizione di essere valutato per l'avanzamento può presentare domanda di rinuncia all'avanzamento. La domanda può anche non essere motivata. Il Ministro decide sull'accoglimento della domanda in relazione alle esigenze di servizio. L'ufficiale, nei cui riguardi sia accolta la domanda di rinuncia, è considerato a tutti gli effetti non idoneo all'avanzamento.
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