Art. 34

LEGGE 13 dicembre 1965, n. 1366

In vigore dal 4 gen 1966
Gli ufficiali iscritti nei quadri di avanzamento ad anzianità, che non conseguono la promozione nell'anno di validità dei quadri stessi, sono iscritti, senza che occorra una nuova valutazione, nei quadri dell'anno successivo.
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