Art. 38

LEGGE 13 dicembre 1965, n. 1366

In vigore dal 7 mar 1974
L'ufficiale non valutato o non promosso a norma dell', secondo comma, e dell'articolo 23, perchè imputato di un procedimento penale per delitto non colposo o sottoposto a procedimento disciplinare o perchè sospeso dall'impiego o perchè in aspettativa per infermità, è valutato o nuovamente valutato per l'avanzamento dopo che sia cessata la causa impeditiva della valutazione o della promozione, e nel caso abbia subito detrazioni di anzianità ai sensi della legge sullo stato degli ufficiali, sempre che risulti più anziano di un pari grado già valutato. Se l'avanzamento ha luogo a scelta la valutazione è effettuata in occasione della formazione della prima graduatoria successiva alla cessazione della causa impeditiva . All'ufficiale nei cui riguardi il procedimento penale o disciplinare si sia concluso in senso favorevole o per il quale sia stata revocata la sospensione dall'impiego di carattere precauzionale o che sia stato in aspettativa per infermità dipendente da causa di servizio, quando sia valutato o nuovamente valutato, si applicano le disposizioni seguenti a) l'ufficiale appartenente a grado nel quale lo avanzamento ha luogo ad anzianità, se giudicato idoneo e sia già raggiunto dal turno di promozione, è promosso anche se non esista vacanza nel grado superiore, con l'anzianità che gli sarebbe spettata qualora la promozione avesse avuto luogo a suo tempo; b) l'ufficiale appartenente a grado nel quale l'avanzamento ha luogo a scelta, se giudicato idoneo e se riporti un punto di merito per cui sarebbe stato promosso qualora lo stesso punto gli fosse stato attribuito in una precedente graduatoria, è promosso anche se non esista vacanza nel grado superiore, con l'anzianità che gli sarebbe spettata se la promozione avesse avuto luogo a suo tempo. La promozione è computata nel numero di quelle da effettuare per l'anno cui si riferisce la graduatoria in occasione della quale l'ufficiale 6 stato valutato o nuovamente valutato.
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